martedì 28 giugno 2011

Incidenti e danni a cose e/o persone

Il fondo per le vittime della strada è un fondo di garanzia istituito nel 1969 e successivamente modificato con i D.Lgs. n. 209 7/9/05 e n.198 del 2007 che assolve allo scopo di risarcimento danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona, incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che alle cose fino a un massimale stabilito per legge di € 2.500.000,00 per danni a persona ed € 500.000,00 per danni a cose.

Quando invece un incidente è causato da due veicoli o natanti che siano entrambi assicurati e rispettino le leggi, si fa la constatazione amichevole e la si consegna alla propria assicurazione in modo che questa possa provvedere al calcolo del risarcimento danno biologico alla persona o danni a cose e veicoli e possa risarcire nel modo corretto il suo cliente.