lunedì 27 giugno 2011

Fondo vittime della strada

Ogni anno in Italia purtroppo le statistiche dicono che un veicolo ogni dieci rimane coinvolto in incidenti stradali e spesso capita ci sia un incidente mortale.

Coloro che sono stati coinvolti in incidenti e l'altro veicolo risultava non assicurato o rubato, oppure non è stato possibile identificarlo, o ancora con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose devono appellarsi a uno speciale fondo per le vittime della strada creato nel 1969.
Il risarcimento dato dal fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che ammonta a € 2.500.000,00 per danni a persona ed € 500.000,00 per danni a cose.
A seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005 provvede anche al risarcimento dei danni in caso di sinistri causati da veicoli nel territorio della Repubblica Italiana inviati da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo;danni causato da sinistri con veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo e interviene sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.